Anno sabbatico per dipendenti e professionisti. Chi ci ha pensato?

L’anno sabbatico è una astensione volontaria e non retribuita dal lavoro per un periodo di 11 mesi o più durante il quale “il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa”.

In molti ci pensano perché una pausa a volte può essere necessaria, ma anche perché l’anno sabbatico essere un’opportunità di crescita personale straordinaria. Ma non tutti sanno che il “gap year” è disciplinato da una legge, la 53 del 2000, che prevede diversi tipi di congedo, da quelli per maternità a quelli per la formazione.

Chi può richiedere l’anno sabbatico
Secondo quanto stabilito dalla legge, l’anno sabbatico può essere richiesto da dipendenti sia del settore pubblico sia privato con almeno 5 anni di anzianità di servizio maturati presso l’azienda presso la quale si fa richiesta.

Questo congedo straordinario può essere richiesto una sola volta nella vita lavorativa (dunque non può essere replicato) e può essere attivato previa richiesta specifica, motivata dal lavoratore con un progetto definito. A seguito di questa richiesta l’azienda potrà accettarlo (e in Italia capita più frequentemente di quanto si pensi) suddividendo l’astensione in più periodi oppure confermandolo così com’è. Se invece il datore di lavoro dovesse negare il permesso, i motivi saranno da comunicare per iscritto, come da legge 241/90 agli articoli 2 e 3.

I dipendenti pubblici possono richiedere l’anno sabbatico ogni 10 anni: in particolare docenti e dirigenti scolastici possono richiedere l’Anno di riflessione importante per la formazione”, ma solo se hanno superato l’anno di prova e se hanno un contratto a tempo indeterminato. Questa aspettativa è regolata dall’art.26, comma 14, della legge 448/1998.

Esiste un’eccezione, ed è per i docenti universitari per i quali il gap year è previsto per un periodo massimo di 2 anni ogni 10 di servizio ed è normalmente retribuito. La motivazione dall’astensione, come riportato su ww.uniba.it, è però legata all’attività di ricerca che ogni professore è chiamato a portare avanti. In questo caso non si tratta di un’astensione dal lavoro vera e propria ma solo di un cambio temporaneo delle attività e delle mansioni. L’anno sabbatico per i docenti universitari è normato dall’art. 17 del DPR 382/80 ed noto come “Riforma universitaria”.

Come fare richiesta di anno sabbatico
Nel caso di dipendenti di azienda pubblica o privata (ad esclusione di Scuola e Università), occorre presentare domanda al responsabile del personale o al dirigente per iscritto, dichiarando inoltre di non aver usufruito dello stesso periodo di congedo precedentemente.

La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo per il quale si richiede la sospensione dalle attività lavorative. In aggiunta alla domanda (in carta semplice), il dipendente dovrà aggiungere anche una relazione sulle attività che intende svolgere durante l’anno (formazione, esperienza nel sociale, etc) e motivare come queste attività potranno tornare utili all’azienda.

Se il dipendente chiede di usufruire dell’anno sabbatico, ad esempio per vivere un anno di esperienza all’estero, il datore di lavoro potrà verificare quanto dichiarato.

Gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado devono invece fare domanda al dirigente scolastico, oppure se si tratta del dirigente stesso, all’Ufficio Scolastico (Provveditorato). Per la categoria non è necessario motivare la scelta e la richiesta non è sottoposta alla discrezionalità del destinatario della richiesta. Inoltre per costoro l’anno sabbatico non è frazionabile, ovvero va goduto per intero, tutto in una volta.

Contributi, retribuzione, TFR: cosa accade?
Nel periodo dell’astensione dal lavoro non si accumulano contributi pensionistici né si maturano giorni di ferie, ma il lavoratore ha la facoltà di versare volontariamente i propri contributi per quel periodo.
Se dipendente dello stesso datore di lavoro da almeno 8 anni, in vista dell’anno di astensione inoltre il lavoratore può richiedere un anticipo del TFR maturato fino al momento della richiesta, nella misura massima del 70% (come da art. 2120 del Codice Civile).

Durante questo periodo, il datore di lavoro potrebbe assumere qualcun altro (a tempo determinato) per colmare la mancanza di personale, e la legge stabilisce che il posto deve essere “conservato” e “restituito” al “proprietario rientrante.

Katia Ardemagni

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