Truccazzano, si indaga sul killer dei cani. Dalla LAV consigli sulla prudenza

Sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale di Truccazzano nei confronti del responsabile dei diversi casi di intossicazione e morte da avvelenamento avvenuti recentemente ai danni di alcuni cani domestici della zona della Muzza.

Agli ignari cani sono state fatte mangiare polpette di carne miscelata con metaldeide, un prodotto chimico comunemente utilizzato come componente principale nei lumachicidi. La conseguenza di tale gesto avrebbe appunto causato la morte di almeno cinque cani e grave intossicazione per altri due della zona di Albignano, frazione di Truccazzano.

I residui del cibo avvelenato sono stati successivamente sottoposti agli esami  del dipartimento veterinario dell’Ats, ai quali farà seguito  – riporta il Giorno – una segnalazione circostanziata contro ignoti all’autorità giudiziaria.

Inevitabile l’appello nei confronti dei proprietari dei cani di prestare particolare attenzione. Di seguito le indicazioni della Lav per proteggere gli animali da esche avvelenate.

Katia Ardemagni

L’attenzione è la regola numero uno

Le aree maggiormente a rischio sono le immediate vicinanze delle aziende faunistico- venatorie o di protezione della fauna o di caccia autogestite, in cui gli avvelenatori hanno tutto l’interesse a sterminare qualsiasi predatore che possa interferire con l’attività venatoria.

I boschi in cui si raccolgono tartufi possono nascondere insidie: la concorrenza tra i tartufai può infatti spingere a cercare di avvelenare il cane dei concorrenti.

I confini di coltivazioni collinari e montane sono da considerarsi anch’essi zone a rischio: l’avvelenamento di cervi, caprioli ed altri animali che possono danneggiare il raccolto è purtroppo una pratica diffusa. In tutte queste zone è buona norma, durante le passeggiate, applicare la museruola al cane: un boccone inghiottito in un secondo può rivelarsi fatale. Per questo il nostro consiglio è educare i cani a non raccogliere cibo da terra.

QUALI SONO I SINTOMI DELL’AVVELENAMENTO?

La sintomatologia varia a seconda delle sostanze ingerite. La stricnina agisce direttamente sul sistema nervoso centrale e di conseguenza sulla muscolatura, provocando una tipica rigidità caratterizzata da estensione degli arti, schiena incurvata, orecchie erette, rime labiali contratte all’indietro, pupille dilatate, cianosi delle mucose. Il decesso avviene per anossia, causata dallo spasmo dei muscoli respiratori: durante l’agonia, l’animale rimane cosciente.

Il topicida, in genere, svolge un’azione anticoagulante. Il decesso dell’animale, in questo caso, avviene a causa di emorragie interne e non è immediato: pallore alle mucose, respirazione difficoltosa, stato di grave prostrazione, sono sintomi di questo tipo di avvelenamento.

Il fungicida, l’acaricida e l’insetticida agiscono non solo per ingestione ma anche per inalazione.

Il veleno presente nei comuni liquidi antigelo provoca il blocco delle funzioni renali e poi la morte.

Il cianuro agisce anche solo per inalazione e paralizza gli organi respiratori, provocando danni irreversibili al sistema nervoso centrale.

COSA DEVO FARE IN CASO DI POSSIBILE AVVELENAMENTO?

Se sospetti che l’animale abbia ingerito un boccone avvelenato, contatta immediatamente il veterinario più vicino (o la guardia medica veterinaria) in modo da allertare preventivamente il medico dell’arrivo dell’animale.

In caso di estrema necessità, e sempre sotto consiglio del medico, può essere utile far vomitare l’animale somministrando acqua calda molto salata, oppure della chiara di uovo montata a neve.

Cerca di mantenere calmo l’animale e non somministrare mai latte.

E’ sempre utile rivolgersi anche al Centro Veleni più vicino.

POSSO DENUNCIARE L’AVVELENAMENTO DI UN ANIMALE?

Certo. I casi di avvelenamento devono essere documentati e denunciati perché la legge è un importantissimo strumento a nostra disposizione per sconfiggere il fenomeno.

Su questo argomento la normativa è chiara:

  • la fauna selvatica è protetta dallo Stato
  • è espressamente vietato diffondere veleni dalla legge sulla caccia (L.N. 157/92 art. 21, che prevede un’ammenda fino a € 1549,37) nonché dalle leggi sanitarie (art. 146 T.U. Leggi Sanitarie, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e un’ammenda da € 51,65 fino a € 516,46)
  • contro il maltrattamento e l’uccisione di animali è in vigore lalegge 189 del 2004.

Recentemente anche il Ministero della Salute ha prorogato l’Ordinanza concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati (G.U.  n. 164 del 15/7/2017)

L’importanza del ruolo della denuncia è sottolineato dall’Ordinanza stessa che, in caso di decesso, obbliga il proprietario o detentore dell’animale a darne immediata comunicazione all’Autorità competente.

La denuncia può comunque e deve essere presentata anche qualora non sopraggiunga la morte e deve contenere le prove che l’animale sia stato avvelenato (a questo proposito è importante allegare tutti i referti veterinari).

In caso di decesso dell’animale, sia esso domestico, randagio o selvatico, il medico veterinario deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica a effettuare delle analisi. Tali risultati devono dunque essere allegati.

Per la denuncia puoi rivolgerti a qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpi Forestali Regionali), presentando di persona il tuo esposto o denuncia (anche contro ignoti) in forma scritta.

Per mettere fine a questa pratica è necessario che vengano individuati i responsabili: non aver timore di segnalare sempre alle autorità fatti o persone sospette.

La denuncia, oltre a rendere possibile l’identificazione e la punizione degli avvelenatori testimonierà la gravità del problema e renderà meno difficile il nostro percorso per fermare gli avvelenatori.

COSA DEVO FARE IN CASO DI DECESSO DELL’ANIMALE?

Ai sensi dell’Ordinanza concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati (G.U.  n. 164 del 15/7/2017) il proprietario o il responsabile di un animale deceduto ha l’obbligo di darne segnalazione alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di avvelenamento.

E’ molto importante presentare una denuncia anche in caso di: morte per avvelenamento di animali non di proprietà, ingestione di sostanze tossiche o nocive, da parte di animali selvatici o domestici, avvelenamento senza decesso dell’animale.

Alla denuncia dovranno essere allegati tutti i referti veterinari e l’esame necroscopico in caso di decesso.

Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale l’esame necroscopico dovrà comunque essere eseguito obbligatoriamente dall’Istituto Zooprofilattico.

POSSO DENUNCIARE ANCHE SOLO LA MINACCIA DI AVVELENAMENTO?

Assolutamente sì! Anche nel caso particolare di minaccia di avvelenamento, ci sono i termini per una denuncia per art 544 bis c.p. e per infrazione delle normative previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie relative alla distribuzione di sostanze velenose.

Questi sono i classici casi in cui può esserti utile improvvisarti ‘detective’ e raccogliere il maggior numero d’indizi affinché si possa risalire ai colpevoli: in particolare è importante presentare una denuncia scritta firmata da tutti i cittadini interessati e depositarla direttamente in Procura, oltre che dai Carabinieri e Corpo Forestale, e sollecitare ogni tanto, meglio se con il supporto di un legale, l’andamento delle indagini, dove occorre scrivere nel dettaglio tutti i fatti. Se dovesse succedere qualcosa agli animali occorre conservare i referti veterinari che ne attestino le ferite o la morte così da poterli allegare alla segnalazione.

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